Art. 5
In vigore dal 10 mar 1948
Il trattamento economico di cui al precedente è corrisposto mensilmente, in dodicesimi, per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.
Al professore non di ruolo il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno sette mesi, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino alla fine dell'anno scolastico.
Al professore non di ruolo che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio è corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilità del trattamento economico di cui al precedente quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese e la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuta un'intera mensilità del predetto trattamento, qualunque sia la durata di essa.
Il trattamento di cui al precedente comma è dovuto al professore che partecipi soltanto ad una o ad entrambe le sessioni d'esame.
Ai membri aggregati delle commissioni per gli esami di ammissione, di promozione, d'idoneità e di licenza è corrisposto un compenso orario pari a un quarantatreesimo della retribuzione annua per un'ora settimanale di lezione nonché un quarantatreesimo dell'indennità di carovita annua spettante, per ciascuna ora settimanale di lezione, ai sensi del precedente , a coloro che non fruiscono della predetta indennità di carovita annua in dipendenza di altro impiego statale o presso enti di diritto pubblico.
Note all'articolo
- Il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 31 dicembre 1947, n. 1687 ha disposto (con l'art. 4) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1947.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-01;539#art-5