Art. 8
In vigore dal 17 lug 1946
La retribuzione mensile e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del personale non insegnante di qualsiasi categoria in servizio non di ruolo presso le scuole e gli istituti di istruzione media di cui all' del presente decreto, salvo il disposto dei successivi , sono ragguagliate, rispettivamente, allo stipendio minimo mensile del grado iniziale e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del personale di ruolo della stessa categoria o di categoria affine, residente nella stessa sede ed avente la medesima situazione di famiglia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-01;539#art-8