Art. 13
In vigore dal 17 lug 1946
Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 1° giugno 1946
UMBERTO
DE GASPERI - MOLÈ - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 310. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-01;539#art-13