Art. 12

In vigore dal 17 lug 1946
Al personale insegnante incaricato o supplente, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, che fruisca di un trattamento economico complessivo, ragguagliato ad anno, superiore a quello spettante in applicazione dei precedenti articoli, è attribuito, limitatamente all'anno scolastico 1945-46, un assegno ad personam pari alla differenza degli importi dei detti due trattamenti. Peraltro, nei confronti di coloro ai quali durante le vacanze estive non spetta, ai sensi del precedente , alcun trattamento economico, l'assegno ad personam di cui al precedente comma sarà pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo mensile di cui risultano provvisti alla data di pubblicazione del presente decreto e quello mensile spettante in applicazione del decreto medesimo. Ai fini del raffronto di cui ai precedenti commi non vanno computate le somme corrisposte a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-01;539#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo