Art. 7
In vigore dal 10 mar 1948
All'insegnante chiamato, in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di capo d'istituto, è dovuto un compenso mensile pari ad un decimo dello stipendio mensile iniziale dei grado del titolare stesso. Il preside supplente è dispensato dall'obbligo dell'insegnamento nei casi in cui il titolare e esonerato da tale obbligo, sempre che l'assenza del titolare superi i quindici giorni.
Note all'articolo
- Il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 31 dicembre 1947, n. 1687 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'importo del compenso spettante, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 539, al professore chiamato, in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di capo d'istituto, e' raddoppiato." Lo stesso decreto ha inoltre disposto (con l'art. 4) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1947.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-01;539#art-7