Art. 3

In vigore dal 1 mar 1973
L'insegnamento impartito da professori di ruolo oltre il proprio obbligo d'orario e da professori non di ruolo oltre l'orario complessivo di 18 ore settimanali è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione del precedente . Nella stessa misura è retribuito, per le ore eccedenti, l'insegnante di ruolo il cui obbligo d'orario superi le 18 ore settimanali. Il compenso supplementare non è dovuto nel periodo delle vacanze estive compreso tra la fine della prima e l'inizio della seconda sessione d'esami. Nella misura stabilita dal presente articolo è altresì retribuito, per ogni ora d'insegnamento, il professore non di ruolo che abbia un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici.

Note all'articolo

  • Il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 31 dicembre 1947, n. 1687 ha disposto (con l'art. 4) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1947.
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 20 febbraio 1973, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1973, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539, sul trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli Istituti d'istruzione media, e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, sul nuovo trattamento economico del personale non di ruolo degli Istituti e delle scuole d'istruzione media, nella parte in cui statuisce che il professore non di ruolo, il quale abbia un impiego alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici, e' compensato in ragione di due terzi della misura oraria della retribuzione risultante dall'applicazione dell'art. 1 del r.d.l. 10 giugno 1946, n. 539, cosi' come modificato da esso stesso d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, anziche' stabilire che venga ridotta del terzo la retribuzione minore."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-01;539#art-3

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