Art. 1

In vigore dal 10 mar 1948
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto l' del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Ai professori incaricati e supplenti degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, che abbiano almeno 18 ore settimanali di lezione, spetta la retribuzione e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari, in misura pari, rispettivamente, allo stipendio e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, dovute ai professori di ruolo, di grado iniziale, della cattedra stessa o equiparata, residenti nella medesima sede ed aventi la stessa situazione familiare. Quando il professore non di ruolo abbia un minor numero di ore settimanali d'insegnamento, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

Note all'articolo

  • Il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 31 dicembre 1947, n. 1687 ha disposto (con l'art. 4) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1947.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-01;539#art-1

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