Art. 2
In vigore dal 17 lug 1946
Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente si considerano insegnanti di ruolo A tutte le materie del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto magistrale, del ginnasio superiore, degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna, ad eccezione dell'insegnamento del disegno nel liceo scientifico, nell'istituto tecnico per geometri e nell'istituto magistrale, che si considera di ruolo B, e dell'insegnamento di musica e canto corale, di strumento musicale e di quello impartito dalle maestre giardiniere negli istituti magistrali, dell'insegnamento della calligrafia, della stenografia e della dattilografia negli istituti tecnici commerciali, che si considerano di ruolo C.
Si considerano insegnamenti di ruolo B tutte le materie della scuola media, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, delle scuole e corsi di avviamento professionale, ad eccezione dell'insegnamento della calligrafia, del la stenografia, della dattilografia e del canto nelle scuole tecniche e nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, che si considerano insegnamenti di ruolo C.
L'insegnamento della religione, in qualunque ordine di scuola, si considera di ruolo A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-01;539#art-2