Art. 6
In vigore dal 17 lug 1946
Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui ai precedenti è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato, A tal fine i mesi si considerano di 30 giorni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-01;539#art-6