REGIO DECRETO·n. 684·15 marzo 1923
Che istituisce l'Ente nazionale per l'educazione fisica annesso ai Regi Istituti superiori di Milano e detta norme per l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie.
Vigente dal 1 gennaio 1928 16 articoli 5 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In virtù d
Art. 2L'Ente nazionale è amministrato da un Consiglio composto di sette membri, uno dei quali in
Art. 3Gli alunni di tutte le scuole medie governative e pareggiate dipendenti dal Ministero dell
Art. 4L'Ente nazionale sceglierà in ogni sede di scuola secondaria la Società ginnastica o sport
Art. 5Nessun alunno di scuola media governativa o pareggiata può essere inscritto alla scuola st
Art. 6Le direzioni delle scuole medie sono tenute a lasciar liberi nell'orario scolastico settim
Art. 7Ogni alunno verserà all'Ente nazionale, secondo le norme e le modalità stabilite dal regol
Art. 8Sono soppressi gli Istituti di magistero di educazione fisica di Roma, Torino e Napoli. L'
Art. 9Nella sua prima costituzione il Consiglio amministrativo di cui all'art. 2 del presente de
Art. 10Il rappresentante del Ministero della P. I. nel Consiglio, di cui al precedente articolo,
Art. 11Come contributo alla prima organizzazione ed avviamento della educazione fisica per la gio
Art. 12Le attuali palestre delle scuole medie governative e pareggiate restano par non oltre un d
Art. 13Gli attuali insegnanti di ruolo di educazione fisica così negli Istituti di magistero come
Art. 14Gli attuali insegnanti di educazione fisica che nella collocazione nei nuovi ruoli, di cui
Art. 15Per gli alunni degli Istituti di Magistero, promossi alla 2ª classe sarà tenuto nei mesi d
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 68, comma 1) la modifica dell'art. 3.
- 5 ottobre 2019· modifica
, convertito senza modificazioni dalla L. 31 maggio 1928, n. 1449 (in G.U. 16/07/1928, n.164), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 7.