Art. 8

In vigore dal 14 apr 1923
Sono soppressi gli Istituti di magistero di educazione fisica di Roma, Torino e Napoli. L'Ente nazionale è autorizzato a tenere corsi pratico-teorici di educazione fisica allo scopo di preparare il proprio personale insegnante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-15;684#art-8

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