Art. 4
In vigore dal 14 apr 1923
L'Ente nazionale sceglierà in ogni sede di scuola secondaria la Società ginnastica o sportiva, alla quale gli alunni delle scuole stesse dovranno inscriversi.
In quelle sedi ove manchi ogni Società o quella esistente non soddisfi alle condizioni richieste, l'Ente nazionale costituirà apposita Società o provvederà in modo che l'educazione fisica agli alunni della sede sia impartita secondo il programma stabilito dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-15;684#art-4