Art. 5

In vigore dal 1 nov 1924
Nessun alunno di scuola media governativa o pareggiata può essere inscritto alla scuola stessa se non presenti il libretto speciale d'inscrizione ad una delle Società debitamente autorizzate come sopra, nè può essere promosso dall'una all'altra classe nè conseguire alcun attestato o diploma se non abbia ottenuto la sufficienza anche in educazione fisica. I candidati di scuola privata e paterna e gli interni dei Convitti nazionali e dei Convitti con annessi Istituti pareggiati, qualora non si trovino inscritti come sopra alle Società, sosterranno ogni anno presso le Società medesime la prova in educazione fisica agli stessi effetti, per gli esami, dei candidati interni. Il regolamento stabilirà in quali casi eccezionali e con quali modalità può essere consentito l'esonero dall'inscrizione e dalle prove per l'educazione fisica.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3214 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, riguardanti le norme per l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione sono estese agli studenti delle Regie scuole agrarie medie considerate nel presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-15;684#art-5

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