Art. 3

In vigore dal 1 nov 1924
Gli alunni di tutte le scuole medie governative e pareggiate dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione compiranno la propria educazione fisica presso le Società ginnastiche e sportive all'uopo designate dall'Ente nazionale. Hanno facoltà di provvedere direttamente alla educazione fisica dei propri alunni i Convitti nazionali, i Convitti con annessi Istituti pareggiati e le scuole private, salve le disposizioni di cui agli del presente decreto.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3214 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, riguardanti le norme per l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione sono estese agli studenti delle Regie scuole agrarie medie considerate nel presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-15;684#art-3

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