Art. 6

In vigore dal 1 nov 1924
Le direzioni delle scuole medie sono tenute a lasciar liberi nell'orario scolastico settimanale o due pomeriggi o un mattino ed un pomeriggio, durante i quali gli alunni possano partecipare alle prescritte esercitazioni di educazione fisica. Dovranno, inoltre, mettere a disposizione delle Società autorizzate un complesso di otto giorni all'anno per le passeggiate ginnastiche e le gare degli alunni.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3214 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, riguardanti le norme per l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione sono estese agli studenti delle Regie scuole agrarie medie considerate nel presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-15;684#art-6

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