Art. 7
In vigore dal 1 gen 1928
Ogni alunno verserà all'Ente nazionale, secondo le norme e le modalità stabilite dal regolamento, una tassa annua non superiore alle L. 30.
Eguale tassa verserà ogni candidato privatista, di cui al secondo comma dell' del presente decreto, non inscritto alle società, per subire la prova di educazione fisica.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3214 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, riguardanti le norme per l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione sono estese agli studenti delle Regie scuole agrarie medie considerate nel presente decreto".
- Il Regio D.L. 20 novembre 1927, n. 2341, convertito senza modificazioni dalla L. 31 maggio 1928, n. 1449, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La tassa annua di cui all'art. 7 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, sara' versata, a partire dall'anno scolastico 1928-29, direttamente allo Stato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-15;684#art-7