Art. 12

In vigore dal 14 apr 1923
Le attuali palestre delle scuole medie governative e pareggiate restano par non oltre un decennio a disposizione delle Società autorizzate che ne facciano richiesta esclusivamente per l'educazione fisica delle scolaresche. A mano a mano che dette palestre saranno rese libere, verranno adibite ad uso delle rispettive scuole.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-15;684#art-12

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