Art. 10
In vigore dal 14 apr 1923
Il rappresentante del Ministero della P. I. nel Consiglio, di cui al precedente articolo, cesserà a decorrere dal 1° ottobre 1923, dal far parte del ruolo dei capi istituto delle Regie scuole normali, e con la stessa decorrenza, acquisterà grado e stipendio, utile anche agli effetti della pensione, pari a quello di ispettore generale amministrativo, computandoglisi, quanto alla determinazione dello stipendio, il servizio già prestato nel suo grado precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-15;684#art-10