Art. 2

In vigore dal 14 apr 1923
L'Ente nazionale è amministrato da un Consiglio composto di sette membri, uno dei quali in rappresentanza del Ministero dell'istruzione pubblica. Quando per qualsiasi motivo venga a mancare uno dei componenti il Consiglio, sarà provveduto alla sua sostituzione per decreto Reale su designazione del Consiglio medesimo, tranne che per il rappresentante del Ministero che sarà scelto dal ministro dell'istruzione pubblica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-15;684#art-2

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