Art. 1
In vigore dal 14 apr 1923
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituito l'Ente nazionale per l'educazione fisica annesso ai RR. Istituti superiori di Milano.
All'Ente nazionale è affidata, sotto l'alta sorveglianza del Ministero della istruzione pubblica, l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-15;684#art-1