REGIO DECRETO·n. 1127·8 agosto 1920
Che apporta modificazioni all'organizzazione e funzionamento dei RR. arsenali di Spezia e di Taranto nonche' delle Direzioni di commissariato militare marittimo che ivi hanno sede.
Vigente dal 25 agosto 1920 15 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R
Art. 2La competenza delle Direzioni costruzioni ed artiglieria ed armamenti per quanto riguarda
Art. 3In ciascun arsenale deve esservi una sola officina elettricisti dipendente dalla Direzione
Art. 4Il servizio dei combustibili - compresa la confezione tecnica degli agglomerati - e quello
Art. 5Nulla è variato all'organizzazione dei servizi viveri, vestiario, casermaggio, materie tes
Art. 6A Spezia sono costituiti i seguenti parchi di materiale guerresco per la difesa costiera,
Art. 7L'Ufficio di economato della Direzione generale dell'arsenale è soppresso. A cura dei Coma
Art. 8Le funzioni amministrativo contabili relative al personale lavorante, all'acquisto ed impi
Art. 9Il reparto macchine ha funzioni esclusivamente tecniche. Esso provvede alla riparazione de
Art. 10Le Direzioni di artiglieria di armamenti eserciscono quelle officine che interessano la pr
Art. 11Negli arsenali di Spezia e di Taranto sono istituiti i seguenti magazzini: 1. Il magazzino
Art. 12Con determinazione Ministeriale sarà stabilito quali materiali occorrenti ai vari magazzin
Art. 13Con determinazione del ministro della marina si provvederà: 1° alla coordinazione dei serv
Art. 14Il ministro della marina ha facoltà di estendere ad altri stabilimenti della R. marina le
Art. 15Il presente decreto andrà in vigore con la data del 1° ottobre 1920; però il ministro dell