Art. 12
In vigore dal 1 ott 1920
Con determinazione Ministeriale sarà stabilito quali materiali occorrenti ai vari magazzini debbono essere acquistati per cura della Direzione delle costruzioni, oppure della Direzione di artiglieria, oppure della Direzione di commissariato, nella intesa che l'Ente acquirente provvederà i materiali agli altri Enti, così da evitare in modo assoluto che per lo stesso materiale siano fatti acquisti da Enti diversi.
Gli acquisti che ciascuna Direzione dovrà eseguire per conto delle altre debbono essere fatti distintamente, in modo da impegnare i fondi stabiliti per ciascun servizio. In ogni contratto quindi dovrà stabilirsi il quantitativo complessivo, indicando poi le singole quantità che debbono essere consegnate ai singoli magazzini.
La Direzione delle torpedini e del munizionamento di Spezia provvederà direttamente all'acquisto dei materiali occorrenti alle sue speciali lavorazioni, e ne provvederà - quando del caso - le sottodirezioni o sezioni munizionamento degli altri arsenali, nonché le sezioni armi subacquee per quanto riguarda il servizio delle stesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-08;1127#art-12