Art. 9
In vigore dal 1 ott 1920
Il reparto macchine ha funzioni esclusivamente tecniche.
Esso provvede alla riparazione degli apparati motori, generatori e relativi apparecchi ausiliari delle navi, siluranti, Mas, barche e galleggianti sempre quando non si tratti di trasformazioni radicali.
Provvede altresì alle dotazioni di rispetto degli apparati motori ed apparecchi ausiliari.
I lavori di grande trasformazione di apparati motori restano di competenza della Direzione costruzioni navali.
Con decreto Ministeriale potrà essere assegnato al reparto macchine l'esercizio delle officine i cui mestieri trovano normalmente più cospicuo impiego nei servizi di sua competenza; però l'amministrazione di tali officine continua ad essere tenuta dalla Direzione delle costruzioni navali.
In ogni caso i funzionari e gli operai che sono tenuti normalmente a disposizione del reparto macchine dipendono disciplinarmente dal capo reparto. Questi redige le note caratteristiche dei funzionari, prende accordi col direttore delle costruzioni per l'avanzamento degli operai. Le punizioni agli operai debbono essere regolate con criteri uguali a quelli vigenti per la direzione costruzioni.
Per gli operai normalmente adibiti al reparto macchine, il capo reparto prende gli accordi del caso col direttore delle costruzioni navali, per quanto riguarda il lavoro a cottimo ed il lavoro straordinario prende pure accordi per le provviste dei materiali occorrenti alle lavorazioni delle officine eventualmente assegnate al reparto, giusta quanto è precedentemente detto.
Quando occorra, delibererà al riguardo il direttore generale dell'arsenale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-08;1127#art-9