Art. 6
In vigore dal 1 ott 1920
A Spezia sono costituiti i seguenti parchi di materiale guerresco per la difesa costiera, per la difesa antiaerea e per l'armamento del naviglio mercantile:
presso la Direzione d'artiglieria ed armamenti - parco delle artiglierie e delle ostruzioni;
presso la Direzione delle torpedini e del munizionamento - parco delle armi subacquee.
A Taranto i due parchi, riuniti in uno solo, sono costituiti presso la Direzione di artiglieria ed armamenti.
Il materiale dei parchi è a carico del gestore direzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-08;1127#art-6