Art. 1

In vigore dal 1 ott 1920
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2327; Visto il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431, e successive modificazioni, che approva il regolamento per il servizio delle Direzioni dei lavori e la contabilità del materiale dei Regi arsenali e cantieri marittimi; Vista la legge 20 giugno 1909, n. 365, relativa alla riforma dell'ordinamento amministrativo e contabile della R. marina; Viste le istruzioni ministeriali provvisorie in data 18 giugno 1911, per l'applicazione della su citata legge e successive modificazioni; Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale, a maggioranza di 6 voti su 7, ha dato parere in massima favorevole, proponendo alcune varianti che furono in buona parte accolte; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo: . All'organizzazione e funzionamento dei RR. arsenali di Spezia e Taranto e delle Direzioni di commissariato militare marittimo che hanno quivi sede, sono apportate le modificazioni risultanti dal presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-08;1127#art-1

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