Art. 2
In vigore dal 1 ott 1920
La competenza delle Direzioni costruzioni ed artiglieria ed armamenti per quanto riguarda i servizi elettrici a bordo ed a terra è determinata come segue:
Eccettuati gli apparati utenti e le linee interne delle officine e degli edifici della Direzione di artiglieria ed armamenti, che competono a questa, l'impianto e l'esercizio della stazione «Forza e Luce» e tutti gli altri servizi elettrici dell'arsenale competono alla Direzione delle costruzioni navali. Nel R. arsenale di Spezia competono inoltre alla Direzione artiglieria ed armamenti le analoghe sistemazioni della Direzione delle torpedini e del munizionamento.
Tutti gli altri servizi elettrici a bordo ed a terra, compresi quelli di telegrafia e telefonia con filo o senza filo e delle trasmissioni elettriche d'ogni specie, sono di competenza della Direzione di artiglieria ed armamenti.
I progetti generali di impianto su navi e radicali modifiche di impianti esistenti sono studiati e preparati d'accordo dalla Direzione delle costruzioni e da quella di artiglieria ed armamenti.
Agli acquisti e sistemazioni di apparecchi elettrici su Regie navi provvedono la Direzione di artiglieria ed armamenti e la Direzione delle costruzioni navali ciascuna per i servizi di sua competenza; alle sistemazioni elettriche di carattere generale, e alle linee elettriche provvede sempre ed esclusivamente la Direzione di artiglieria armamenti; le riparazioni sono tutte affidate esclusivamente alle Direzioni di artiglieria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-08;1127#art-2