Art. 8

In vigore dal 1 ott 1920
Le funzioni amministrativo contabili relative al personale lavorante, all'acquisto ed impiego dei materiali nei lavori, al servizio degli incanti, la stipulazione dei contratti, la ricognizione e liquidazione delle forniture, il pagamento delle spese ad economia, sono accentrate presso l'Ufficio amministrativo di ciascuna Direzione. La liquidazione ed il pagamento delle mercedi sono eseguite dalle singole officine con il concorso dell'Ufficio di ragioneria a senso del decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347. Tale Ufficio è retto da un tenente colonnello o maggiore commissario; vi è destinato quel numero di ufficiali commissari, di ufficiali del corpo R. equipaggi e di funzionari civili che sarà determinato dal ministro della marina in relazione alle esigenze, per assicurare il buon andamento del servizio. Il capo dell'Ufficio amministrativo dipende direttamente dal direttore. A lui spetta la piena responsabilità degli atti amministrativi, ai quali provvede in conformità delle direttive stabilite dal direttore: per delegazione del direttore firma la corrispondenza diretta al personale civile estraneo all'amministrazione della R. marina ad autorità di grado eguale o inferiore, che non sia di speciale importanza, nonché gli atti amministrativi ordinari come ruoli, paghe operai, conti di liquidazione, ecc. Al capo dell'Ufficio amministrativo presso ciascuna Direzione di lavori spetta l'indennità di carica stabilita per il capo di Ufficio di economato presso la Direzione generale dell'arsenale. L'Ufficio amministrativo della Direzione delle costruzioni navali provvede pure all'amministrazione degli operai e dei lavori dl competenza del reparto macchine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-08;1127#art-8

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Art. 8 Che apporta modificazioni all'organizzazione e funzionamento dei RR. arsenali di Spezia e di Taranto nonche' delle Direzioni di commissariato militare marittimo che ivi hanno sede. — Testo vigente | Portale Normativo