Art. 13
In vigore dal 1 ott 1920
Con determinazione del ministro della marina si provvederà:
1° alla coordinazione dei servizi dell'Ufficio di ragioneria, in relazione all'ordinamento stabilito dal presente decreto, così da ottenere la massima rapidità e semplicità nello svolgimento delle pratiche di sua competenza;
2° alla soppressione, fusione e trasformazione di laboratori magazzini ed officine, in quanto richiesto per l'attuazione del presente decreto, col criterio di ottenere effettiva semplificazione dei servizi nonché opportune riduzioni del personale e delle dotazioni;
3° alla istituzione degli uffici stralcio per il disbrigo delle pratiche che alla data del 1° ottobre 1920 saranno ancora in corso presso Enti di cui è disposta la soppressione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-08;1127#art-13