Art. 14
In vigore dal 1 ott 1920
Il ministro della marina ha facoltà di estendere ad altri stabilimenti della R. marina le disposizioni del presente decreto e di quello n. 1061, in data 27 giugno 1920, concernente gli arsenali di Napoli e di Venezia, in quelle parti che riterrà più convenienti in relazione all'assetto definitivo che dovrà essere assunto.
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