Art. 15
In vigore dal 1 ott 1920
Il presente decreto andrà in vigore con la data del 1° ottobre 1920; però il ministro della marina ha facoltà di prorogarne l'attuazione nelle parti in cui, per esigenze di servizio, non sia possibile applicarle alla data anzidetta.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.
VITTORIO EMANUELE.
SECHI.
Visto, Il guardasigilli: FERA.
Storico versioni
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