Art. 11
In vigore dal 1 ott 1920
Negli arsenali di Spezia e di Taranto sono istituiti i seguenti magazzini:
1. Il magazzino direzionale per ciascuna Direzione dei lavori.
Provvede i materiali occorrenti ai lavori di competenza della rispettiva Direzione, e le dotazioni di manufatti per i ricambi occorrenti al naviglio ed agli Enti a terra di competenza della rispettiva Direzione.
2. Depositi di combustibili e magazzino consumi occorrenti pel funzionamento degli apparati motori e macchinari in genere a bordo e a terra.
3. Magazzino pezzi di rispetto degli apparati motori e delle dotazioni di riserva per le riparazioni di essi.
Ai magazzini di cui ai comma 2 e 3 sovraintendono ufficiali macchinisti del reparto macchine, per il servizio tecnico e di distribuzione. I magazzini stessi sono amministrati dall'Ufficio amministrativo della Direzione delle costruzioni navali.
Presso la Direzione di commissariato militare marittimo di Spezia e di Taranto è istituito il magazzino consumi di carattere generale per le R navi e gli Enti a terra, materie tessili, dotazioni di mensa e materiale di casermaggio.
La gestione del magazzino sovramenzionato è affidata ad un gestore, anche militare, secondo risulti più conveniente, col necessario numero di fiduciari e di personale di fatica, ed è soggetta (escluso il materiale di casermaggio) alle norme contabili vigenti per i magazzini dei Regi arsenali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-08;1127#art-11