REGIO DECRETO·n. DIII·15 dicembre 1910
Che istituisce in Napoli una scuola professionale col titolo: «Regia scuola d'arti e mestieri Luigi Vanvitelli».
Vigente dal 6 aprile 1911 16 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R
Art. 2La scuola «Luigi Vanvitelli» dipende dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. A
Art. 3La scuola ha lo scopo di fornire una istruzione generale e tecnica adeguata a coloro che a
Art. 4La scuola comprende tre anni di corso. Possono essere ammessi al primo anno della scuola c
Art. 5Sovraintendo all'Amministrazione della scuola una Giunta di vigilanza, costituita da un ra
Art. 6Il ruolo del personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio è stab
Art. 7La nomina del personale della scuola e le condizioni della sua assunzione in servizio sono
Art. 8Il direttore sovraintende all'andamento didattico e disciplinare della scuola, e per quest
Art. 9Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del
Art. 10Il servizio di cassa della scuola sarà fatto dal Banco di Napoli.
Art. 11La Giunta di vigilanza avrà la facoltà di fare storni di fondi da un articolo all'altro de
Art. 12Con un regolamento, da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sent
Art. 13Nel caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale su proposta del ministro
Art. 14Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale sopra proposta del ministro
Art. 15Gli insegnanti titolari dell'attuale corso inferiore della R. scuola «A. Volta» saranno as