Art. 7
In vigore dal 21 apr 1911
La nomina del personale della scuola e le condizioni della sua assunzione in servizio sono regolate dalle norme contenute nel regolamento approvato con R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
Gli insegnanti ordinari, straordinari sono obbligati ad impartire nelle classi normali ed aggiunte sino a 18 ore settimanali di lezione per le materie orali ed a 24 per le materie grafiche ed esercitazioni pratiche, senza ulteriore compenso. I capi officina sono obbligati a prestare servizio per 8 ore al giorno, comprese quelle di insegnamento. Per le ore in più oltre l'orario d'obbligo si corrisponderà agli insegnanti e capi officina un compenso che sarà determinato dalla Giunta di vigilanza con 1' approvazione del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-15;503#art-7