Art. 2

In vigore dal 21 apr 1911
La scuola «Luigi Vanvitelli» dipende dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Alle spese del suo mantenimento concorrono: Il Ministero di agricoltura, industria e commercio colla somma annua di L. 12,000, diminuendo di altrettanta somma il contributo finora corrisposto alla scuola industriale «A. Volta», che per lo effetto è portato a L. 28,000; il comune di Napoli, con la somma annua di L. 6000; la provincia di Napoli id. id. L. 6000; la Camera di commercio id. id. L. 2500. Il comune di Napoli fornisce inoltre gratuitamente i locali, in cui ha sede la scuola, e provvedo alla relativa manutenzione, alla illuminazione, alla fornitura dell'acqua ed al riscaldamento. Concorrono altresì al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e delle officine ed i contributi eventuali di altri enti e di privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-15;503#art-2

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Art. 2 Che istituisce in Napoli una scuola professionale col titolo: «Regia scuola d'arti e mestieri Luigi Vanvitelli». — Testo vigente | Portale Normativo