Art. 4

In vigore dal 21 apr 1911
La scuola comprende tre anni di corso. Possono essere ammessi al primo anno della scuola coloro che hanno compiuto 12 anni di età, e conseguito il diploma di maturità o di licenza elementare, in conformità del regolamento per gli esami delle scuole medie ed elementari, approvato con R. decreto 13 ottobre 1904. Per il passaggio alle classi superiori occorre aver superato l'esame speciale in tutte le materie del corso precedente. Gli alunni che, avendo ultimato il terzo corso, hanno sostenuto felicemente, oltre gli esami finali delle singole materie, un esame generale, riporteranno il certificato di licenza della scuola. Non possono essere ammessi alle classi superiori alla 1ª se non gli alunni di altre scuole industriali di pari grado, i quali abbiano superato l'esame di tutte le materie qui insegnate, ovvero subiscano nelle poche mancanti uno speciale esame d'integramento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-15;503#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo