Art. 9
In vigore dal 21 apr 1911
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore, o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allevi a norma del regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-15;503#art-9