Art. 8
In vigore dal 21 apr 1911
Il direttore sovraintende all'andamento didattico e disciplinare della scuola, e per questo corrisponde direttamente col Ministero.
Il direttore coadiuva inoltre il presidente nella esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza, e nell'amministrazione della scuola, provvede all'osservanza dei regolamenti, alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze.
Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per le opportune disposizioni.
Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutte quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sui provvedimenti adottati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-15;503#art-8