Art. 11
In vigore dal 21 apr 1911
La Giunta di vigilanza avrà la facoltà di fare storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio.
Non potranno invece essere fatti storni di fondi da un capitolo del bilancio all'altro senza l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-15;503#art-11