Art. 11

In vigore dal 21 apr 1911
La Giunta di vigilanza avrà la facoltà di fare storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio. Non potranno invece essere fatti storni di fondi da un capitolo del bilancio all'altro senza l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-15;503#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Che istituisce in Napoli una scuola professionale col titolo: «Regia scuola d'arti e mestieri Luigi Vanvitelli». — Testo vigente | Portale Normativo