Art. 6
In vigore dal 21 apr 1911
Il ruolo del personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio è stabilito dalla pianta organica annessa al presente decreto, la quale potrà essere modificata con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-15;503#art-6