Art. 5

In vigore dal 21 apr 1911
Sovraintendo all'Amministrazione della scuola una Giunta di vigilanza, costituita da un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, uno del comune di Napoli, uno della Provincia ed uno della Camera di commercio, fra i quali il detto Ministero nominerà il presidente. Fa pure parte della Giunta di vigilanza il direttore della scuola, ed avranno diritto ad essere rappresentati nella stessa da un proprio delegato quegli altri enti o privati, che assumano obbligo di contribuire continuativamente al mantenimento della scuola con una somma annua non inferiore alle L. 2500. I membri rappresentanti il Ministero e gli enti locali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Oltre il presidente, nominato come sopra, sarà eletto dalla Giunta e nel proprio seno un vice presidente ed un segretario. Le adunanze sono valide, quando intervengono almeno tre membri della Giunta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le attribuzioni della Giunta sono quelle indicate nell'art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-15;503#art-5

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