Art. 13
In vigore dal 21 apr 1911
Nel caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa a vantaggio di altro Istituto scolastico d'indole affine, previo accordo cogli enti o privati sussidianti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-15;503#art-13