Art. 12

In vigore dal 21 apr 1911
Con un regolamento, da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per la ammissione degli alunni, per le tasse scolastiche, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le norme per la gestione delle officine, per il riparto degli utili di queste, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-15;503#art-12

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