REGIO DECRETO·n. CCLXX·17 maggio 1908
Che istituisce una scuola d'arte e mestieri a Palermo.
Vigente dal 28 luglio 1908 26 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Al mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e co
Art. 3La scuola è diurna e può avere corsi serali. Le lezioni cominciano il 1° ottobre e termina
Art. 4La scuola ha le seguenti sezioni: 1° lavori artistici in legno (ebanisteria, intaglio in l
Art. 5Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti obbligatori, altri corsi ed altre
Art. 6La scuola ha un corso inferiore della durata di tre anni, un corso superiore della durata
Art. 7I licenziati del corso inferiore otterranno un diploma di artieri. Agli alunni che hanno c
Art. 8L'Amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 9Il ministro sceglie il presidente tra i componenti della Giunta, la quale elegge nel suo s
Art. 10La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 11La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 12La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 13Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola delle officine e dei laborat
Art. 14Il direttore, gli insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a
Art. 15È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di labo