Art. 23
In vigore dal 12 ago 1908
In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.
Al personale, con nomina stabile, sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica.
Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-23