Art. 20
In vigore dal 12 ago 1908
Il personale tutto della scuola esercita gli uffici rispettivamente a ciascuno assegnati sotto la vigilanza del direttore.
Gli insegnanti ed i capi officina hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il Collegio degli insegnanti che sarà presieduto dal direttore o da che ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-20