Art. 16

In vigore dal 12 ago 1908
Gli stipendi del direttore che ha ottenuto la nomina di ordinario e dei professori che insegnano nel corso superiore e nel corso magistrale e che hanno pure il grado di ordinari, sono aumentati di un decimo per ogni cinque anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro quinquenni. Gli aumenti sono calcolati in base allo stipendio iniziale di ordinario. Lo stesso trattamento è fatto, ad ogni sessennio, per l'altro personale della scuola con nomina stabile. Sarà stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-16

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Art. 16 Che istituisce una scuola d'arte e mestieri a Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo