Art. 13

In vigore dal 12 ago 1908
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-13

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Art. 13 Che istituisce una scuola d'arte e mestieri a Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo