Art. 9

In vigore dal 12 ago 1908
Il ministro sceglie il presidente tra i componenti della Giunta, la quale elegge nel suo seno il segretario. Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta. I processi verbali delle adunanze della Giunta dovranno essere trascritti in apposito registro e sottoscritti dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-9

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