Art. 4

In vigore dal 12 ago 1908
La scuola ha le seguenti sezioni: 1° lavori artistici in legno (ebanisteria, intaglio in legno, tarsia, ecc.); 2° lavori artistici su metallo (fusione, cesellatura, sbalzo, ferro battuto, doratura, argentatura, nichelatura, ecc.); 3° pittura, decoratura e stucchi ornamentali; 4° mosaico e lavori in pietra dura; 5° industria ceramica, dei laterizi, delle terre cotte e delle stoviglie; 6° lavori in cuoio e legatoria. Nella scuola vengono impartiti i seguenti insegnamenti: a) italiano; b) aritmetica e geometria; c) fisica applicata alle industrie; d) chimica applicata alle industrie; e) disegno d'ornato e di figura; f) disegno geometrico e d'architettura; g) plastica decorativa; h) pittura decorativa; i) mosaico; k) nozioni elementari della storia dell'arte e storia dell'arte industriale. La scuola potrà anche aver insegnamenti liberi di lingue estere e di legislazione industriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-4

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Art. 4 Che istituisce una scuola d'arte e mestieri a Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo