Art. 11
In vigore dal 12 ago 1908
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;
d) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
e) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;
f) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
g) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
h) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;
i) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-11